sabato 8 settembre 2012

DPCM del 3 novembre 2010. I miei dubbi, le mie domande

L’anno prossimo, in provincia di Bergamo, ci saranno due calendari per le camminate non competitive. Ho già avuto modo di esprimere il mio parere sul fatto che avere due calendari distinti non sia una buona cosa per il movimento in generale, movimento che comprende, se si sommano le presenze di tutte le non competitive in provincia, molte migliaia di presenze.
Come si vede, si tratta di un numero considerevole di praticanti, con una vasta varietà di soggetti, considerando che per muoversi a piedi di corsa o semplicemente camminando non serve una costosa attrezzatura od uno specifico allenamento, sempre che uno si accosti alla manifestazione secondo il suo stato di salute.
Si ha così l’opportunità di vedere alle non competitive intere famiglie con figli al seguito, uomini anziani con la “pancetta”, donne che approfittano dell’occasione per fare un po’ di moto e “due” chiacchiere; si vedono anche atleti veri e propri che approfittano della gara, magari per rifinire un allenamento avendo l’opportunità di correre in compagnia.
Un mondo variegato che inevitabilmente l’anno prossimo dovrà fare delle scelte sulle gare a cui partecipare. Non è escluso che magari in una domenica ci siano più gare, mentre in un’altra nessuna, non essendoci più un coordinamento dei calendari, oppure che in una giornata sia presente solo una manifestazione targata FIASP o CSI.
Il motivo del contendere e/o della divisione sta nella diversa interpretazione sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 novembre 2010 (GU n. 296 del 20.12.2010), con oggetto “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”.
Ho letto con attenzione il decreto e invece di chiarire i miei dubbi di fatto li ha aumentati ed ha suscitato nuove perplessità e nuove domande. Perplessità e domande che segnalo di seguito con la speranza che qualcuno possa dare delle risposte esaustive.

L’ articolo 5 indica quali sono gli Infortuni indennizzabili e più precisamente: “ Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio.”
Da qui la prima domanda. L’organizzazione di una non competitiva dovrà essere in grado di conoscere prima dell’inizio della gara non solo il numero dei partecipanti, ma anche le loro esatte e complete generalità. Sarà fatto questo il prossimo anno?
Inoltre i dati andranno conservati con cura per almeno due anni.
L’articolo 6 Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortuniocomma 1 L'indennizzo  è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.” 
Come prassi l’iscrizione alla FIASP avviene con la semplice compilazione di una tessera con nome e cognome ed il pagamento della relativa quota; non è prevista quindi la presentazione di nessun certificato medico (certificato per l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Tale certificato viene rilasciato dal medico di base ed ha la validità di un anno dal suo rilascio).
Domanda: Il prossimo anno sarà richiesto tale certificato, almeno per gli atleti che non sono iscritti a nessuna società? In caso contrario, come si potrà provare che “non sussistono patologie preesistenti” che invalidino la copertura assicurativa?

L’articolo 8 Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinerecomma 1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività ...” . 
L’assicurazione quindi copre gli infortuni eventualmente occorsi durante il tragitto. Se è possibile riconoscere all’atleta la partecipazione alla manifestazione (... sempre che siano stati compilati gli elenchi alla partenza) e quindi coprire con assicurazione il tragitto di ritorno, come è possibile fare la stessa cosa per il tragitto effettuato “verso” il luogo della gara? L’organizzazione porrà in essere le modalità per poter ricevere le iscrizioni prima del giorno della manifestazione? Se non sarà così, non sarà forse inadempiente nei confronti della legge?

La legge, come abbiamo visto, con l’articolo 5 “copre” solo gli infortuni che producano morte o invalidità permanente, non sono previsti altri casi. Credo che ogni manifestazione quindi abbia delle assicurazioni integrative che coprano, ad esempio, gli infortuni dovuti ad una semplice caduta. È sempre così? In alcuni volantini spesso si legge “l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni nel corso della manifestazione ...etc. etc.”. In questo caso la gara sarà omologata (FIASP o CSI) ?
Fino ad ora l’unico adempimento era posto in carico all’atleta (il pagamento dei 50 centesimi oppure l’iscrizione alla FIASP), ma come si vede, secondo me, anche l’organizzazione e la FIASP stessa dovranno adempiere in futuro a qualche adempimento aggiuntivo.

Commisari FIASP


Ho avuto, in via del tutto informale, alcuni colloqui, sia con il presidente che con il segretario della FIASP di Bergamo, nonché con alcuni consiglieri. Tutti hanno confermato che dall’anno prossimo l’introduzione di una tessera a lettura ottica potrà essere di valido aiuto non solo per la correttezza della iscrizioni, ma consentirà una maggior velocità delle stesse. Spero solo che la nuova tessera abbia miglior fortuna di quella introdotta con il chip dalla FIDAL qualche anno fa, il cui utilizzo è rimasto praticamente lettera morta.
In conclusione, come potete constatare, tutta la materia oggetto del decreto legislativo è complessa e sarebbe opportuno avere delle risposte da chi sicuramente ha avuto maggior tempo per studiare la materia, risposte che, se ricevute (mail: sirmarathon_blog@libero.it), saranno pubblicate su questo blog.
  

Post sul blog con argomenti collegati:

Testo integrale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 novembre 2010 (GU n. 296 del 20.12.2010)


©Foto Fausto Dellapiana 2007 / 2008

Nessun commento:

Posta un commento